Al comma 1, lettera c), numero 2) sostituire il capoverso comma 1-bis, con il seguente:
«1-bis. Contro i provvedimenti di respingimento alla frontiera di applicazione immediata adottati ai sensi del comma 1 è ammesso ricorso al giudice ordinario competente per territorio. La procura al difensore può essere rilasciata con autentica sottoscrizione da parte del medesimo».