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Legislatura XIX

Proposta emendativa 18.3. in Assemblea riferita al C. 1322

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 01/08/2023  [ apri ]
18.3.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   «a-bis) dopo l'articolo 4-ter è inserito il seguente:

Art. 4-quater.
(Visto di ingresso a validità territoriale limitata rilasciato per motivi umanitari)

   1. Il visto a validità territoriale limitata rilasciato per motivi umanitari ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) è rilasciato allo straniero o all'apolide, nonché al coniuge e ai figli minori conviventi e a suo carico, allorché si trovi nel territorio di Stati, anche diversi dallo Stato di appartenenza, e manifesti la volontà di presentare in Italia domanda di protezione internazionale e abbia i seguenti requisiti:

   a) ha il timore fondato di subire le persecuzioni o i danni gravi che legittimano il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, indicati nel decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, escluse le cause di esclusione, diniego o revoca dello status di rifugiato o di cessazione, esclusione o revoca dello status di protezione sussidiaria indicate negli articoli 10, 12, 15, 16, 18 di tale decreto ovvero ha i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, trovandosi in una delle situazioni indicate nei commi 1, 1.1 e 1-bis dell'articolo 19 o si trova ;

   b) risulta, anche attraverso le banche dati in uso nell'Unione europea, che egli non abbia in corso di esame in altri Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio Schengen una domanda di protezione internazionale o di rilascio di un visto di ingresso o che una sua domanda di protezione internazionale non sia stata definitivamente rigettata in tali Stati, che non sia in tali Stati titolare di protezione internazionale o di visti di ingresso o di titoli di soggiorno in corso di validità rilasciati da tali Stati o dal Regno Unito;

   c) non si trova in una delle situazioni indicate nell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 che precludono il diritto di rimanere nel territorio italiano durante l'esame della domanda di protezione internazionale;

   d) abbia le caratteristiche dei beneficiari dei programmi umanitari indicati nel comma 2 ovvero abbia presentato domanda individuale esaminata ai sensi dei commi 3, 4, 5 e 6.

   2. Il visto è rilasciato, anche in collaborazione con organizzazioni internazionali e con l'Unione europea, attraverso la realizzazione di specifici programmi di evacuazione urgente o di reinsediamento o di ricollocazione delle persone, anche sulla base di norme internazionali o europee o di facilitazione degli ingressi di persone appartenenti alle categorie portatrici di esigenze particolari indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e di coniugi o di parenti entro il secondo grado titolari di protezione internazionale e residenti in Italia, ovvero nell'ambito di appositi protocolli di intesa, stipulati tra i Ministeri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed enti italiani che presentino adeguati profili di affidabilità specificati in apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel quale può essere predisposta una programmazione almeno annuale del numero di visti di ingresso che lo Stato italiano intende rilasciare ai sensi del presente comma e sono disciplinate le procedure per la raccolta delle domande e l'individuazione e identificazione dei beneficiari, l'arrivo in Italia, l'organizzazione delle successive attività di accoglienza e la copertura delle relative spese, alla quale possono concorrere gli enti che hanno sottoscritto i sopraccitati protocolli di intesa. Sullo schema del decreto deve essere acquisito il parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari competenti. Il decreto e i protocolli di intesa devono essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
   3. Il visto è altresì rilasciato allo straniero o all'apolide che ne presenti domanda di rilascio al consolato italiano competente per il territorio dello Stato in cui si trova, esclusi gli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio Schengen e il Regno Unito, e che attesti con qualsiasi mezzo la sua situazione bisognosa di protezione ai sensi del comma 1:

   a) sulla base di fatti notori o di una motivata segnalazione dell'UNHCR o di una sentenza di giudice italiano che accerta i presupposti per il rilascio del visto ovvero

   b) sulla base di documentazione prodotta dallo stesso richiedente o dal suo avvocato italiano o da altri organismi internazionali o da enti pubblici o privati italiani, inclusi enti religiosi civilmente riconosciuti ed enti del terzo settore.

   4. La domanda di visto ai sensi del comma 3 è presentata dallo straniero o dall'apolide, anche in favore del coniuge e dei figli minori conviventi, ed è redatta anche in lingua propria o su appositi formulari predisposti dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo d'intesa coi Ministeri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Essa è inoltrata, insieme con la documentazione allegata, mediante modalità riservate e semplificate da essi individuate che comportino l'invio in via telematica ad apposito recapito telematico della rappresentanza italiana competente per lo Stato in cui egli si trova, in modo che l'interessato riceva immediata ricevuta dell'avvenuta presentazione. La domanda può essere presentata anche per il tramite di organizzazioni internazionali, di enti italiani e dei soggetti pubblici o privati, inclusi quelli operanti nell'ambito dei programmi umanitari di cui al comma 2, o da un avvocato incaricato dallo straniero o dai suoi familiari residenti in Italia. La domanda è esaminata esclusivamente dal personale diplomatico o consolare italiano ed è trattata con priorità e con modalità che assicurino la massima riservatezza. Il personale consolare o la Commissione nazionale per il diritto di asilo possono chiedere al richiedente o al soggetto che ha inoltrato la domanda di produrre ulteriore documentazione a supporto della domanda o di svolgere un colloquio riservato in videoconferenza, con l'ausilio di interpreti messi a disposizione dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo.
   5. La rappresentanza italiana accoglie o rigetta la domanda di visto, osservando anche eventuali criteri generali per l'esame di tali domande decisi dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo. La decisione è comunicata mediante atto scritto e motivato che deve pervenire anche per le vie brevi o in via telematica allo straniero o all'apolide interessato o all'eventuale soggetto che ha inoltrato la domanda di visto entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data della ricevuta di ricevimento di tale domanda nelle ipotesi indicate nella lettera a) del comma 3. Nell'ipotesi indicata nella lettera b) del comma 3 il termine perentorio è di trenta giorni dalla sua presentazione, prorogabili di altri quindici giorni allorché la rappresentanza comunichi al richiedente o al soggetto che ha inoltrato la domanda di aver inviato anche per le vie brevi una richiesta motivata di parere ad apposita sezione speciale della Commissione nazionale per il diritto di asilo, da istituirsi ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e operante anche col supporto di funzionari amministrativi con compiti istruttori nell'ambito del contingente del personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere altamente specialistico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46. Il parere motivato deve essere reso alla rappresentanza entro il termine perentorio dei successivi quindici giorni, scaduti i quali senza che la Commissione abbia inviato il suo parere negativo il visto deve essere rilasciato. I termini indicati nei tre periodi precedenti sono prorogati di ulteriori quindici giorni dall'invio all'interessato dell'eventuale richiesta indicata nel comma 4 di fornire documentazione aggiuntiva o di svolgere un colloquio riservato in videoconferenza. La comunicazione della risposta alla domanda deve essere tradotta, anche con appositi formulari, in lingua comprensibile allo straniero e, in mancanza, in inglese o francese o spagnolo o arabo, e ad essa devono essere allegati anche l'eventuale richiesta motivata di parere e il parere reso dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo.
   6. Il rigetto della domanda di visto deve indicare anche le modalità per la sua impugnazione e non preclude la sua ripresentazione con ulteriore documentazione, né la presentazione della domanda di protezione internazionale sul territorio italiano. Il rigetto è impugnabile entro i sessanta giorni successivi alla sua comunicazione; è altresì impugnabile la mancata risposta alla domanda di visto entro sessanta giorni dalla scadenza del termine perentorio per la risposta. L'impugnazione è effettuata con ricorso presentato al tribunale ordinario di Roma, sezione specializzata per l'immigrazione, la protezione internazionale e la libertà di circolazione e soggiorno. Il ricorso può essere presentato anche per le vie brevi con procura autenticata dallo stesso ufficio consolare e deve essere comunicato per le vie brevi anche alla Commissione nazionale per il diritto di asilo allorché essa abbia espresso parere contrario. Il ricorso contro il rigetto di domanda concernente minore straniero non accompagnato è presentato dall'ente che ha presentato la domanda in suo favore. Il giudice si pronuncia in via d'urgenza sul ricorso, anche ai sensi dell'articolo 700 del Codice di procedura civile, entro i sessanta giorni successivi alla presentazione del ricorso, sentiti l'interessato, anche in videoconferenza, il suo difensore e un componente della sezione della Commissione nazionale per il diritto di asilo, designato dal suo Presidente, e acquisita ogni altra informazione utile, anche sul Paese in cui il ricorrente si trova e di quello di cui è cittadino. La cancelleria subito dopo il deposito della sentenza ne trasmette immediatamente copia anche per le vie brevi all'interessato e al suo difensore, al competente ufficio consolare italiano all'estero e alla Commissione nazionale per il diritto di asilo. La sentenza che accoglie il ricorso indica se il ricorrente si trovi nelle condizioni indicate nei commi 1 e 3 e comporta per il competente consolato italiano l'immediato rilascio del visto d'ingresso in favore del ricorrente ed eventualmente dei suoi familiari conviventi, nonché dei documenti di viaggio necessari.
   7. Il rilascio del visto è sempre comunicato anche per le vie brevi ai Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministero dell'interno, alla Commissione nazionale per il diritto di asilo, nonché agli eventuali familiari o enti che hanno supportato la domanda e al competente tribunale dei minorenni se si tratta di minori non accompagnati. La rappresentanza italiana rilascia gratuitamente il visto e l'eventuale documento di viaggio. Il rilascio del visto avviene anche in mancanza di un passaporto valido allorché l'interessato o i soggetti che lo supportano possano indicare altra documentazione utile all'identificazione e in tal caso si rilascia documento di viaggio.
   8. Lo straniero o l'apolide a cui è rilasciato ai sensi del comma 1 il visto di ingresso a validità territoriale limitata rilasciato per motivi umanitari presenta domanda di protezione internazionale all'ufficio di polizia di frontiera presso un valico di frontiera internazionale sito in territorio italiano, che deve indicare nella domanda di visto. Qualora non disponga in Italia di sufficienti mezzi di sussistenza ai sensi dell'articolo 14, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, neppure sulla base dell'eventuale sostentamento fornito nell'ambito dei programmi umanitari indicati nel comma 2 o dai soggetti che hanno favorito la domanda presentata ai sensi del comma 3, il consolato italiano deve farne immediata segnalazione anche per le vie brevi al Ministero dell'interno e al Servizio centrale del sistema di accoglienza e integrazione istituito ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 e successive modifiche e integrazioni, i quali provvedono al suo accompagnamento fin dall'ingresso ad una struttura di accoglienza afferenti a tale sistema. La competente Questura provvede in via prioritaria all'effettuazione dei rilievi fotodattiloscopici, al rilascio del permesso di soggiorno per richiesta di asilo e alla verbalizzazione della domanda, la quale è esaminata in via prioritaria ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, anche tenendo conto delle dichiarazioni fatte nella domanda del visto e della documentazione ad essa allegata, delle segnalazioni fatte dagli organismi internazionali o europei e dell'eventuale parere reso dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo.».

  Conseguentemente, nella rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: e al regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti).