Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire il capoverso comma 1-quinquies con i seguenti:
«1-quinquies. Per l'adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 3) e 4) del regolamento (UE) 2017/2226, sono individuate quali autorità di frontiera gli uffici di polizia di frontiera e quali autorità competenti in materia di immigrazione i Questori e i Prefetti.
1-sexies. Per l'adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 24), del regolamento (UE) 2017/2226, sono individuate quali autorità responsabili per finalità di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo la Direzione centrale della polizia di prevenzione del Ministero dell'Interno, le Divisioni investigazioni generali e operazioni speciali (DIGOS) delle Questure, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, le procure della Repubblica».