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Legislatura XIX

Proposta emendativa 12.1000. in Assemblea riferita al C. 1322

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 01/08/2023  [ apri ]
12.1000.

  Al comma 1, sostituire le parole: 350 e di 200 unità con le seguenti: 400 e di 250 unità;

  Conseguentemente:

   sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 6.342.996 per l'anno 2023, di euro 26.806.941 per l'anno 2024, di euro 28.357.461 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di euro 28.676.003 per l'anno 2027, di euro 29.214.357 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, di euro 29.449.043 per l'anno 2031 e di euro 30.151.643 annui a decorrere dall'anno 2032.»

   sostituire il comma 4 con il seguente:«4. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni di cui al comma 2, ivi comprese quelle per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di euro 833.927 per l'anno 2023 e di euro 650.000 annui a decorrere dall'anno 2024.»;

   sostituire il comma 5 con il seguente: «Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui ai commi 3 e 4 pari complessivamente ad euro 7.176.923 per l'anno 2023, a euro 27.456.941 per l'anno 2024, a euro 29.007.461 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a euro 29.326.003 per l'anno 2027, a euro 29.864.357 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 30.099.043 per l'anno 2031 e a euro 30.801.643 a decorrere dall'anno 2032 si provvede ai sensi dell'articolo 26.».

   all'articolo 26, comma 1:

   all'alinea, sostituire le parole: Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 12, 14, 15 e 17, pari a euro 50.344.537 per l'anno 2023, a euro 88.141.617 per l'anno 2024, a euro 98.949.185 per l'anno 2025, a euro 79.846.599 per l'anno 2026, a euro 80.116.134 per l'anno 2027, a euro 80.571.664 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 80.770.245 per l'anno 2031, a euro 71.364.752 annui a decorrere dal 2032 con le seguenti: Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 12, 14, 15 e 17, pari a euro 51.450.680 per l'anno 2023, a euro 92.365.762 per l'anno 2024, a euro 103.411.871 per l'anno 2025, a euro 84.309.285 per l'anno 2026, a euro 84.627.827 per l'anno 2027, a euro 85.166.181 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 85.400.867 per l'anno 2031, a euro 76.103.467 annui a decorrere dal 2032;

   dopo la lettera b) inserire la seguente:

   b-bis) quanto ad euro 1.106.143 per l'anno 2023, ad euro 4.224.145 per l'anno 2024, ad euro 4.462.686 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, ad euro 4.511.693 per l'anno 2027, ad euro 4.594.517 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, ad euro 4.630.622 per l'anno 2031, e a euro 4.738.715 a decorrere dall'anno 2032, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «?Fondi di riserva speciali?» della missione «?Fondi da ripartire?» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;