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Legislatura XIX

Proposta emendativa 11.2. in Assemblea riferita al C. 1322

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 01/08/2023  [ apri ]
11.2.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al fine di prevenire l'apertura di ulteriori procedure di infrazione da parte della Commissione europea, all'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami» sono sostituite dalle seguenti: «mediante una procedura concorsuale straordinaria riservata per soli titoli ed esame orale»;

   b) le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2023»

  4-ter. All'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, dopo il comma 4-ter, sono aggiunti i seguenti:

   «4-quater. La procedura di cui al comma 4-ter, bandita congiuntamente da raggruppamenti di istituzioni a livello almeno regionale, è riservata esclusivamente a coloro che non siano già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni Afam statali e che abbiano superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2022/2023 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.
   4-quinquies. Le graduatorie di merito per raggruppamenti di istituzioni comprendono tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli di studio e di servizio posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale di natura didattica. Alla prova orale, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile.
   4-sexies. Le graduatorie sono mantenute, con vigenza quinquennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato e determinato di personale da parte di tutte le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in subordine alle vigenti graduatorie.»