Al comma 1, sopprimere la lettera a);
Conseguentemente,
sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis.1:
1) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di realizzare un corretto bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi, il giudice detta le prescrizioni necessarie a garantire il rispetto dei diritti primari.»;
2) al quarto periodo, le parole: «non evitabile con alcuna prescrizione» sono soppresse;
3) al quinto periodo, le parole: «si è ritenuto realizzabile» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice ha ritenuto realizzabile»;
b) il comma 1-bis. 2 è abrogato;
sopprimere i commi da 3 a 6.