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Legislatura XIX

Proposta emendativa 9-bis.40. in Assemblea riferita al C. 1322

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 01/08/2023  [ apri ]
9-bis.40.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a);

  Conseguentemente,

   sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. All'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1-bis.1:

    1) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di realizzare un corretto bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi, il giudice detta le prescrizioni necessarie a garantire il rispetto dei diritti primari.»;

    2) al quarto periodo, le parole: «non evitabile con alcuna prescrizione» sono soppresse;

    3) al quinto periodo, le parole: «si è ritenuto realizzabile» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice ha ritenuto realizzabile»;

   b) il comma 1-bis. 2 è abrogato;

   sopprimere i commi da 3 a 6.