stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 7.01.in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1315

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2023  [ apri ]
7.01.
approvato

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

7.01.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.