Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Piano di settore per l'agricoltura custode dell'ambiente e del territorio)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste approva, con proprio decreto, previo accordo raggiunto, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il piano di settore per l'agricoltura custode dell'ambiente e del territorio, in attuazione dei seguenti indirizzi:
a) diffondere le buone pratiche colturali e l'innovazione tecnologica, anche nel campo dell'irrigazione;
b) rafforzare le politiche di filiera e l'integrazione con il comparto della trasformazione;
c) incrementare e incentivare l'organizzazione dei produttori;
d) migliorare le procedure di tracciabilità del prodotto e i relativi controlli;
e) implementare politiche per la qualità certificata del prodotto, anche con l'istituzione di specifici marchi territoriali;
f) salvaguardare le aree localizzate in zone di particolare rischio idrogeologico;
g) promuovere i consumi del prodotto fresco e trasformato, in particolare nelle istituzioni scolastiche;
h) valorizzare i sottoprodotti, anche nella filiera agroenergetica;
i) combattere efficacemente le fitopatologie, potenziando la ricerca e gli interventi di contrasto;
l) promuovere la formazione di figure professionali adeguate per supportare l'aggiornamento degli imprenditori agricoli del settore;
m) favorire forme di aggregazione tra produttori e proprietari di piccoli lotti.