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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.1001. in Assemblea riferita al C. 1304

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/02/2024  [ apri ]
2.1001.

  Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:

   g) coltivazioni su gradoni o terrazze con pendenze superiori al 30 per cento situati in aree vocate alla coltivazione di prodotti agricoli nelle quali le particolari condizioni ambientali e climatiche conferiscono al prodotto caratteristiche uniche, in quanto strettamente connesse alle peculiarità del territorio d'origine;

   h) coltivazioni di colture antiche e tipiche, che fanno parte della cultura del luogo, in aree vocate alla coltivazione di prodotti agricoli nelle quali le particolari condizioni ambientali e climatiche conferiscono al prodotto caratteristiche uniche, in quanto strettamente connesse alle peculiarità del territorio d'origine.

  Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  3. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto da adottare di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i criteri per:

   a) individuare i territori nei quali sono situati le aree di cui all'articolo 2;

   b) definire le tipologie degli interventi eventualmente finanziabili attraverso contributi, compatibilmente con la programmazione finanziaria, nonché i potenziali beneficiari con l'indicazione di eventuali criteri di priorità, anche individuando prioritariamente quali tecniche sostenibili legate all'agricoltura tradizionale, di produzione integrata, secondo le linee guida nazionali sulla produzione integrata (LGNPI) o del sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI), o di produzione biologica devono essere impiegate nel rispetto degli elementi strutturali del paesaggio e con tecniche e materiali adeguati al mantenimento delle caratteristiche di tipicità e tradizione delle identità locali;

   c) individuare l'ordine di priorità che il Ministero o le regioni possono adottare nei provvedimenti attuativi di programmazione delle risorse finanziarie destinate a legislazione vigente al settore agricolo, nell'ambito del programma nazionale di sostegno adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, e successive modificazioni.