Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: dall'anno 2023 con le seguenti: dall'anno 2024.
Conseguentemente:
al comma 2, sostituire le parole: dall'anno 2023 con le seguenti: dall'anno 2024;
sostituire l'articolo 11, con il seguente:
Art. 11. – (Copertura finanziaria) – 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 10, pari a 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.