Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 396-bis», sostituire il secondo comma con il seguente:
La revocazione si propone davanti allo stesso giudice che ha emesso il decreto d'ingiunzione di cui al primo comma. Se non è stata già proposta in precedenza, la revocazione si propone, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal rilievo da parte del giudice dell'esecuzione del processo esecutivo instaurato in base al decreto d'ingiunzione, ovvero dal rilievo da parte del giudice dell'opposizione proposta ai sensi degli articoli 615 e 617.
Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 396-bis», terzo comma, sostituire le parole da: dal giudice fino alla fine del comma con le seguenti: , su istanza dell'interessato, con ordinanza non impugnabile del giudice della revocazione quando ricorrono gravi motivi.