Al comma 1, sopprimere la lettera c).
Conseguentemente, sostituire l'articolo 2 con il seguente:
Art. 2.
(Modifiche al codice di procedura civile in materia di istanza di integrazione in merito alla verifica di vessatorietà delle clausole)
1. Dopo l'articolo 647 del codice di procedura civile, è inserito il seguente:
«Art. 647-bis.
(Istanza di integrazione in merito alla verifica di vessatorietà delle clausole)
1. Nel caso in cui nel decreto ingiuntivo manchi ogni riferimento circa l'esito del controllo sul carattere vessatorio delle clausole del contratto stipulato tra il professionista e il consumatore poste a fondamento della domanda ovvero manchi l'avvertimento di cui all'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 641, il creditore ricorrente, entro 30 giorni dall'emissione del decreto ingiuntivo, può proporre istanza di integrazione al medesimo giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo per ottenere l'integrazione».