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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.5.in II Commissione in sede referente riferita al C. 1301

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/07/2024  [ apri ]
1.5.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Procedimento d'ingiunzione semplificato)

  1. Nel libro quarto, titolo I, del codice di procedura civile, dopo il capo I è inserito il seguente:

«Capo I-bis.
PROCEDIMENTO D'INGIUNZIONE SEMPLIFICATO

   Art. 656-bis. – (Atto d'ingiunzione di pagamento) – L'avvocato munito di mandato professionale, su richiesta dell'assistito che sia creditore di una somma di danaro di ammontare non superiore a diecimila euro, determinata ai sensi dell'articolo 10, emette un atto d'ingiunzione di pagamento con cui intima al debitore di pagare la somma dovuta nel termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, l'atto d'ingiunzione è dichiarato esecutivo dal giudice e si procede ad esecuzione forzata:

   a) se del diritto fatto valere il creditore dà prova scritta ai sensi dell'articolo 634;

   b) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;

   c) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.

   Nell'atto d'ingiunzione l'avvocato quantifica le spese e gli onorari dovuti applicando i parametri per la professione forense e ne intima il pagamento.
   La presente disciplina non si applica quando il credito riguardi altri corrispettivi derivanti da un contratto tra un professionista ed un consumatore e non soggetti a tariffe legalmente approvate.
   Art. 656-ter. – (Esecutorietà per mancata opposizione) – Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito oppure l'opponente non si è costituito, il giudice competente per la domanda proposta in via ordinaria, su istanza del creditore, verificata la sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 656-bis e la regolarità della notificazione, dichiara l'atto d'ingiunzione esecutivo. L'istanza è proposta con ricorso contenente l'indicazione delle prove documentali che giustificano il credito. Il ricorso è depositato unitamente alla copia conforme dell'atto d'ingiunzione notificato al debitore, ai documenti che si allegano per provare il credito ai sensi degli articoli 634 e 635 e a una dichiarazione con cui il creditore conferma l'intero credito o ne riduce il valore precisando le somme di danaro che il debitore abbia eventualmente corrisposto a seguito della notificazione dell'atto d'ingiunzione. Il giudice, quando risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza dell'atto d'ingiunzione, ordina il rinnovo della notificazione. Quando l'atto d'ingiunzione è esecutivo ai sensi del presente articolo, l'opposizione non può essere più proposta né proseguita, salvo quanto previsto dall'articolo 650.
   Art. 656-quater. – (Nullità dell'atto d'ingiunzione per mancanza dei presupposti) – Quando il giudice adito ai sensi dell'articolo 656-ter rileva che l'atto d'ingiunzione è stato emesso in assenza dei presupposti previsti dall'articolo 656-bis ne dichiara con decreto la nullità. Se il debitore ha corrisposto parte delle somme di danaro illegittimamente ingiunte, il giudice, d'ufficio, con il medesimo decreto, ne ordina al creditore istante l'immediata restituzione. In ogni caso, il giudice condanna il creditore al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di danaro pari al doppio del contributo unificato dovuto per la proposizione della domanda in via ordinaria.
   La nullità dell'atto d'ingiunzione non pregiudica la proposizione della domanda in via ordinaria.
   Art. 656-quinquies. – (Opposizione giudiziale) – L'opposizione si propone davanti al giudice competente ai sensi dell'articolo 637 con atto di citazione notificato presso l'avvocato che ha emesso l'ingiunzione di pagamento. Alla prima udienza il giudice verifica la sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 656-bis e ove ne rilevi, anche d'ufficio, l'assenza dichiara immediatamente la nullità dell'atto d'ingiunzione, condannando il creditore opposto al pagamento in favore dell'opponente delle spese legali sino a quel momento maturate, oltre al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di danaro pari al doppio del contributo unificato dovuto per la proposizione della domanda in via ordinaria. Si applica per quanto compatibile la disciplina prevista dagli articoli 645, 648, 649, 650, 652, 653 e 654.
   Art. 656-sexies. – (Illecito disciplinare) – L'avvocato che emette l'atto d'ingiunzione deve verificare la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 656-bis. L'omissione con dolo o colpa grave della verifica di cui al primo comma costituisce illecito disciplinare».