Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) all'articolo 633 del codice di procedura civile, è inserito, in fine, il seguente comma:
«Nell'ipotesi in cui sia fatto valere un credito spettante ad un professionista sulla base di un contratto concluso da quest'ultimo con un consumatore, al ricorso deve essere allegato il contratto, nonché la eventuale documentazione integrativa rilevante ai fini della determinazione del contenuto delle clausole sulle quali si fonda il credito per il quale viene richiesta l'ingiunzione».