Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) all'articolo 616, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Quando il titolo esecutivo sia un decreto ingiuntivo che riguardi un credito derivante da un contratto concluso tra professionista e consumatore e manchi il riferimento all'esito della verifica circa la vessatorietà delle clausole su cui il credito si fonda, il giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio, ove non sia stata precedentemente opposta l'esecuzione dal debitore consumatore, procede alla relativa verifica di vessatorietà e ove rilevi quest'ultima, sospende d'ufficio l'efficacia esecutiva del titolo e fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito».