All'articolo 1 premettere il seguente:
Art. 01.
(Modifiche al codice di procedura civile in materia di competenza per le cause inerenti ai contratti stipulati da un professionista con un consumatore)
1. Al codice di procedura civile, dopo l'articolo 20 sono inseriti i seguenti:
«Art. 20-bis – Le controversie civili inerenti a qualsiasi contratto stipulato da un consumatore con un professionista appartengono alla competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio al momento della proposizione della domanda introduttiva del giudizio.
Art. 20-ter – Quando la domanda introduttiva del giudizio venga proposta dal professionista davanti ad un giudice diverso da quello di cui all'articolo 20-bis, l'incompetenza del giudice adito può essere rilevata in qualunque stato e grado del giudizio. Quando la domanda venga proposta dal professionista davanti al giudice di cui all'articolo 20-bis, il consumatore non può eccepire l'incompetenza del giudice adito invocando l'applicazione dei fori di cui agli articoli 18 e 20 o del foro contemplato da una apposita pattuizione del contratto, salvo che tale pattuizione costituisca il frutto di una trattativa individuale seria ed effettiva intercorsa fra le parti.
Art. 20-quater – Quando la domanda introduttiva del giudizio venga proposta dal consumatore, l'attore può scegliere se instaurare il giudizio davanti al giudice del luogo in cui ha la residenza o il domicilio al momento della proposizione della domanda ovvero davanti al giudice competente per territorio ai sensi degli articoli 18 e 20».