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Legislatura XIX

Proposta emendativa 14.012.in II Commissione in sede referente riferita al C. 1294

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/10/2023  [ apri ]
14.012.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Fondo per l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nel primo e nel secondo ciclo di istruzione)

  1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito un Fondo destinato al finanziamento di interventi a favore dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, finalizzato alla crescita e alla maturazione psicoaffettiva e socio relazionale delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, improntata alla conoscenza e al rispetto di sé e dell'altro, alla responsabilità sociale e alla valorizzazione della diversità di genere, con una dotazione pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
  2. Il Fondo, in particolare, è finalizzato a promuovere:

   a) la formazione di cittadini responsabili e attivi nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri della comunità;

   b) lo sviluppo di rapporti affettivi improntati ai valori del rispetto di sé e dell'altro, della solidarietà nonché del riconoscimento e dell'affermazione delle rispettive personalità e differenze;

   c) l'adozione di modelli positivi di comportamento socio-culturali al fine di rimuovere i pregiudizi, gli stereotipi, le discriminazioni e la violenza di genere;

   d) la divulgazione di informazioni, anche di carattere sanitario e scientifico, per la promozione della salute sessuale e riproduttiva intesa come benessere psicofisico della persona;

   e) l'insegnamento di atteggiamenti positivi e responsabili per la prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili e dei rischi a esse connesse nonché per una procreazione consapevole;

   f) che le istituzioni scolastiche prevedano nel curricolo di istituto l'insegnamento trasversale dell'educazione affettiva e sessuale, specificandone anche, per ciascun anno di corso, l'orario.

  3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro per le politiche giovanili, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le linee guida per l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale che individuino, ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con le Indicazioni nazionali e nuovi scenari, con le Indicazioni nazionali per i licei e con le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti.
  4. Il Ministro dell'istruzione e del merito presenta, con cadenza biennale, alle Camere una relazione sull'attuazione della presente legge e delle prescrizioni del decreto legislativo di cui all'articolo 1, anche ai fini della modifica dei quadri orari per l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale.
  5. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui al comma 1, valutati in 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.