Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Modifiche all'articolo 13 della legge 7 luglio 2016, n. 122, in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti)
1. All'articolo 13 della legge 7 luglio 2016, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) del comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure quando lo stesso abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza»;
b) al comma 2, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «centoventi».