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Legislatura XIX

Proposta emendativa 14.020.in II Commissione in sede referente riferita al C. 1294

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/10/2023  [ apri ]
14.020. (nuova formulazione)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Riconoscimento e attività degli enti e delle associazioni organizzatori di percorsi di recupero destinati agli autori di reato)

  1. Ai fini e per gli effetti degli articoli 165, quinto comma, del codice penale e 282-quater, comma 1, terzo periodo, del codice di procedura penale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia e l'Autorità politica delegata per le pari opportunità stabiliscono, con proprio decreto, i criteri e le modalità per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati a organizzare percorsi di recupero destinati agli autori dei reati di violenza contro le donne e di violenza domestica e adottano Linee guida per lo svolgimento dell'attività dei medesimi enti e associazioni.