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Legislatura XIX

Proposta emendativa 9.01.in II Commissione in sede referente riferita al C. 1294

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/10/2023  [ apri ]
9.01.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di incidente probatorio)

  1. All'articolo 394 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis Nel caso di richiesta di incidente probatorio nei procedimenti di cui all'all'articolo 392, comma 1-bis, il pubblico ministero procede sempre ai sensi degli articoli 393 e 395».