Al comma 1, capoverso «Art. 362-bis, comma 1, sostituire le parole: senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall'iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato con le seguenti: con immediatezza»;
Conseguentemente:
a) al medesimo, comma 1, capoverso Art. 362-bis, comma 2, sostituire le parole: prosegue nelle indagini preliminari con le seguenti: provvede con decreto motivato trasmesso al procuratore della Repubblica e prosegue nelle indagini preliminari. Il pubblico ministero procede, in ogni caso, alla verifica della sussistenza dei presupposti per richiedere la misura cautelare qualora sopraggiungano nuovi elementi.
b) aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. All'articolo 398 del codice di procedura penale:
a) al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei casi previsti dall'articolo 392, comma 1-bis, il giudice accoglie la richiesta avanzata dal pubblico ministero valutando, ai fini dell'ammissibilità, la sola iscrizione di uno dei delitti ivi previsti. Avverso l'eventuale provvedimento di rigetto il pubblico ministero può proporre riesame ai sensi dell'articolo 309; il tribunale annulla il provvedimento di rigetto e trasmette gli atti al giudice affinché provveda immediatamente.»;
b) al comma 2, lettera c) è aggiunto il seguente periodo: «Nei casi previsti dall'articolo 392, comma 1-bis, il termine di dieci giorni non è in alcun modo derogabile, salvo differimento motivato di non oltre dieci giorni.».
1-ter. Dopo l'articolo 124 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:
«Art. 124-bis.
1. Il presidente del tribunale assicura il rigoroso rispetto del termine previsto dall'articolo 398, comma 2, lettera c), ultimo periodo del codice, adottando le necessarie misure organizzative. Trasmette al presidente della Corte d'appello, per l'inoltro al Ministero della giustizia, un elenco trimestrale indicando gli eventuali casi di mancato rispetto del termine, le ragioni e i provvedimenti adottati.»;
c) sostituire la rubrica con la seguente: Misure in materia di termini per la valutazione delle esigenze cautelari, per l'ammissione dell'incidente probatorio e della relativa indifferibilità dei termini.