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Legislatura XIX

Proposta emendativa 5.06.in II Commissione in sede referente riferita al C. 1294

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/10/2023  [ apri ]
5.06.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Polizia di Stato e l' Arma dei carabinieri, attivano presso i rispettivi istituti di formazione specifici corsi, destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, da inserire in percorsi formativi permanenti, volti ad acquisire, anche mediante la partecipazione di esperti esterni, competenze mirate al rafforzamento del contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica.
  2. La frequenza dei corsi è obbligatoria per il personale individuato dall'amministrazione di appartenenza.
  3. Al fine di garantire l'omogeneità dei corsi di cui al comma 1, i relativi contenuti sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa.