Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Polizia di Stato e l' Arma dei carabinieri, attivano presso i rispettivi istituti di formazione specifici corsi, destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, da inserire in percorsi formativi permanenti, volti ad acquisire, anche mediante la partecipazione di esperti esterni, competenze mirate al rafforzamento del contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica.
2. La frequenza dei corsi è obbligatoria per il personale individuato dall'amministrazione di appartenenza.
3. Al fine di garantire l'omogeneità dei corsi di cui al comma 1, i relativi contenuti sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa.