Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Modifiche al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, in materia di interventi di formazione, aggiornamento e riqualificazione)
1. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è sostituita dalla seguente: «e) garantire la formazione continua di tutte le professionalità che entrano in contatto con donne e ragazze che subiscono o hanno subito violenza e con minori vittime di violenza assistita da realizzare in collaborazione tra istituzioni, associazioni e organizzazioni operanti nel settore della prevenzione e del contrasto alla violenza maschile contro donne e ragazze anche elaborando e adottando linee guida a livello nazionale che ne stabiliscano i contenuti e i metodi».
2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, l'attività di formazione di cui alla lettera e) è inserita nei processi di pianificazione e programmazione delle amministrazioni pubbliche competenti ed è altresì coordinata e integrata con gli obiettivi programmatici e strategici di performance di ciascuna amministrazione pubblica, attraverso una piena integrazione nel ciclo della performance e con le politiche di reclutamento, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane, all'interno di un piano organico di prevenzione e informazione sul fenomeno della violenza contro le donne, anche attraverso iniziative culturali e percorsi formativi, con particolare riguardo alla formazione scolastica.
3. Per l'attuazione dell'articolo 5, comma 2, lettera e), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nonché delle disposizioni previste dal comma 2 del presente articolo, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.