Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Interventi di formazione, aggiornamento e riqualificazione, prevenzione e sensibilizzazione)
1. Al fine di garantire che le donne vittime di violenza e di violenza domestica siano immediatamente individuate e ricevano un'assistenza adeguata, lo Stato deve assicurare un'attività di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione, a carattere obbligatorio, continuo e permanente, destinata agli operatori delle Forze di polizia e della polizia municipale, ai magistrati, al personale del settore giudiziario, al personale sanitario e socio-sanitario che possono entrare in contatto con le vittime medesime. Tale attività è finalizzata alla corretta valutazione e gestione del fenomeno, necessarie a consentire un'efficace e tempestiva azione di contrasto della violenza di genere e domestica, affinché anche le istituzioni di appartenenza possano coordinare efficacemente le loro azioni, operando in sinergia con gli ordini professionali, con la Conferenza delle regioni, con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, con l'Unione delle province d'Italia, con l'Unione nazionale dei comuni, comunità ed enti montani, con la Conferenza dei rettori delle università italiane, con la Scuola nazionale dell'amministrazione, con Formez-PA, con le associazioni attive nel contrasto del fenomeno e con i centri antiviolenza.
2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, l'attività di formazione di cui al medesimo comma 1 è inserita nei processi di pianificazione e programmazione delle amministrazioni pubbliche, anche con riguardo al rischio di intimidazione e di vittimizzazione ripetuta e secondaria e ai mezzi per prevenirlo nonché alle misure di protezione e assistenza a disposizione delle vittime, ed è altresì coordinata e integrata con gli obiettivi programmatici e strategici di performance di ciascuna amministrazione pubblica, attraverso una piena integrazione nel ciclo della performance e con le politiche di reclutamento, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane, all'interno di un piano organico di prevenzione e informazione sul fenomeno della violenza contro le donne, anche attraverso iniziative culturali e percorsi formativi, con particolare riguardo alla formazione scolastica.
3. La Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministeri interessati e sentite le associazioni maggiormente rappresentative e i centri antiviolenza, promuove un piano organico di interventi multisettoriali volti alla prevenzione e all'informazione in merito al fenomeno della violenza contro le donne, anche attraverso iniziative culturali e percorsi formativi, con particolare riguardo:
a) alla formazione scolastica, al fine di garantire l'educazione delle nuove generazioni alla parità tra uomini e donne, al rispetto, alla relazione e all'affettività, nonché a definire linee guida che forniscano indicazioni per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado i temi del contrasto alla violenza contro le donne;
b) alla predisposizione di misure volte ad accrescere la consapevolezza e a fornire corretti strumenti interpretativi rispetto all'utilizzo commerciale e sessuale dell'immagine e del corpo della donna.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 15.