Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Formazione continua dei giudici e dei magistrati civili e penali in materia di violenza di genere)
1. La Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo 30 gennaio 2006 n. 26, con proprio regolamento, definisce i criteri e le modalità della formazione continua e dell'aggiornamento professionale dei giudici e dei magistrati civili e penali, che siano destinati alla trattazione di materie connesse alla violenza di genere o domestica, mediante la frequenza di corsi periodici di carattere teorico-pratico diretti all'approfondimento del contrasto alla violenza di genere e domestica. Agli oneri per la formazione di cui al primo periodo si provvede nell'ambito degli stanziamenti annuali dell'apposita voce di bilancio in favore della stessa Scuola e sulla base di un programma di formazione annuale, comunicato al Consiglio superiore della magistratura entro il mese di luglio dell'anno precedente lo svolgimento dei corsi medesimi.
2. Tutti i giudici e i magistrati che esercitano funzioni civili o penali connesse al tema della violenza di genere o domestica, hanno l'obbligo di partecipare almeno una volta ogni due anni ad uno dei corsi di cui al presente articolo.
3. La partecipazione ai corsi è disciplinata dal regolamento adottato dalla Scuola. Il periodo di partecipazione all'attività di formazione indicata nel comma 1 è considerato attività di servizio a tutti gli effetti.