Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 292 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Quando la misura cautelare abbia a oggetto alcuno dei reati di cui all'articolo 132-bis, comma 1, lettera a) o lettera a-bis), delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, la decisione del giudice interviene senza ritardo».