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Legislatura XIX

Proposta emendativa 4.1.in II Commissione in sede referente riferita al C. 1294

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/10/2023  [ apri ]
4.1.
(inammissibile limitatamente alle parole «lettera a) o»)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 292 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «3-bis. Quando la misura cautelare abbia a oggetto alcuno dei reati di cui all'articolo 132-bis, comma 1, lettera a) o lettera a-bis), delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, la decisione del giudice interviene senza ritardo».