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Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.1.in II Commissione in sede referente riferita al C. 1294

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/10/2023  [ apri ]
3.1.
inammissibile

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Misure in materia di formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi)

  1. Al fine di assicurare priorità nella trattazione dei processi in materia di violenza di genere e di violenza domestica, l'articolo 132-bis, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

«Art. 132-bis.
(Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi)

   1. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi è assicurata la priorità assoluta:

   a) ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica;

   b) ai delitti previsti dagli articoli 387-bis, 558-bis, 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-quinquies, e da 609-bis e 609-octies, 612-bis, 612-ter e 613 terzo comma del codice penale;

   c) ai processi nei quali l'imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale.

   2. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi deve essere assicurata la rapida definizione:

   a) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo, terzo e quarto comma, e 55, secondo comma, del codice penale;

   b) ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;

   c) ai processi a carico di imputati detenuti per reato diverso da quello per cui si procede;

   d) ai processi nei quali l'imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale;

   e) ai processi nei quali è contestata la recidiva, ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale;

   f) ai processi da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato;

   g) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 317, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis del codice penale.

   3. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la priorità assoluta di cui al comma 1 e, successivamente, la rapida definizione dei processi di cui al comma 3 e la trattazione dei restanti processi.
   4. Il presidente della corte d'appello ogni tre mesi acquisisce dai tribunali i dati sul rispetto di quanto previsto dai commi precedenti e invia al presidente della Corte di cassazione una relazione almeno semestrale».