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Legislatura XIX

Proposta emendativa 14.1.in II Commissione in sede referente riferita al C. 1294

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/10/2023  [ apri ]
14.1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Provvisionale a titolo di ristoro anticipato alle vittime di violenza di genere o agli aventi diritto)

  1. Alla legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

   «Art. 13-bis. – (Provvisionale) – 1. La vittima o, in caso di morte, gli aventi diritto che, in conseguenza dei reati di cui all'articolo 11, comma 2, primo periodo, commessi dal coniuge anche separato o divorziato o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, vengano a trovarsi in stato di bisogno, possono chiedere una provvisionale da imputarsi nella liquidazione definitiva dell'indennizzo.
   2. La provvisionale è corrisposta alle condizioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettere c), d) ed e), e comma 1-bis. È comunque escluso il soggetto che abbia commesso o concorso alla commissione del reato.
   3. L'istanza è presentata al prefetto della provincia di residenza o nella quale è stato commesso il reato e deve essere corredata, a pena di inammissibilità, dai seguenti documenti: a) copia del provvedimento giurisdizionale di cui al comma 1; b) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sull'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), nonché sulla qualità di avente diritto ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis; c) certificato ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la situazione economica dell'istante e delle persone di cui all'articolo 433 del codice civile.
   4. Il prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, verifica la sussistenza dei requisiti, avvalendosi anche degli organi di polizia.
   5. Il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, acquisiti gli esiti dell'istruttoria dal prefetto, provvede entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza. La provvisionale può essere assegnata in misura non superiore a un terzo dell'importo dell'indennizzo determinato secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 11, comma 3.
   6. La provvisionale di cui al comma 1 può essere richiesta con le medesime modalità di cui al presente articolo nella fase delle indagini preliminari sulla base degli atti del procedimento penale. In tal caso la provvisionale è concessa alle medesime condizioni, previo parere del pubblico ministero competente.
   7. Qualora, decorso il termine di cui all'articolo 13, comma 2, non sia presentata domanda di indennizzo ovvero questa sia respinta o dichiarata inammissibile, il Comitato di cui al comma 5 dichiara la decadenza dal beneficio della provvisionale e dispone la ripetizione di quanto erogato».