Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Modifica al reato di violenza sessuale)
1. All'articolo 609-bis del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «Chiunque» son aggiunte le seguenti: «in assenza di consenso, ovvero»;
b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
«Per atto sessuale consenziente si intende l'atto sessuale nell'ambito del quale il consenso è stato liberamente espresso con atti che, date le circostanze del caso, esprimono chiaramente la volontà della persona interessata».