Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Ulteriori modifiche al codice penale)
1. All'articolo 575 del codice penale, le parole: «un uomo» sono sostituite dalle seguenti: «una persona».
2. All'articolo 579, primo comma, le parole: «un uomo, col consenso di lui» sono sostituite dalle seguenti: «una persona, con il suo consenso».
3. All'articolo 584 del codice penale, le parole: «un uomo» sono sostituite dalle seguenti: «una persona».