Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Modifica alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 in materia di diniego della cittadinanza per gli autori di reati di violenza domestica e violenza sulle donne)
1. All'articolo 6, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
«b-bis) la condanna per reati di violenza domestica, violenza sulle donne, reati di terrorismo, la condanna per reati di violenza sessuale e pedofilia, la condanna per reati di criminalità organizzata, la condanna per reati di traffico di sostanze stupefacenti, la condanna per reati elettorali finalizzati alla cospirazione politica e contro lo Stato commessi fuori dal territorio italiano».