Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Estensione congedo per le donne vittime di violenza di genere)
1.All'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «massimo di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di sei mesi».
b) al comma 2, le parole: «il periodo corrispondente all'astensione, la cui durata non può essere superiore a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un periodo della durata di sei mesi».
2. Al comma 241 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «massima di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti «almeno sei mesi».
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, valutati in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.