Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Norme in materia di giustizia riparativa)
1. Le disposizioni presenti nel programma di mediazione, per come definito dall'articolo 42 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, non sono applicabili ai reati di cui agli articoli 572, 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate di cui agli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1 e secondo comma, nonché agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, del codice penale.