Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Accesso al fondo di rotazione per vittime di crimini intenzionali violenti)
1 Alla legge 7 luglio 2016, n. 122, all'articolo 13 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b):
1) dopo le parole: «autore del reato» sono inserite le seguenti: «ovvero, nel caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza alla persona offesa, quando è dichiarata l'estinzione ai sensi dell'articolo 150 c.p., il decreto che dispone l'archiviazione ai sensi dell'articolo 409 c.p.p., ovvero, nei casi di cui all'articolo 69 c.p.p., sentenza di estinzione ai sensi dell'articolo 129 c.p.p., comma 1,»;
2) sono aggiunte, in fine, le parole: «oppure quando l'autore abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza»;
b) al comma 2:
1) la parola «sessanta» è sostituita dalla seguente «centoventi»;
2) sono aggiunte, in fine, le parole: : «ovvero, nel caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa convivenza, dalla emissione del decreto che archivia il procedimento ai sensi del 409 c.p.p. nel caso di estinzione ai sensi dell'articolo 150 c.p.»;
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2-bis. Se l'indennizzo in favore di orfani di omicidio è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza alla persona offesa è stato riconosciuto a seguito di provvedimento di archiviazione ex articolo 409 c.p.p. per estinzione del reato ex articolo 150 c.p., in caso di riapertura delle indagini ai sensi dell'art. 414 c.p.p. l'indennizzo è sospeso. Se, a seguito di riapertura delle indagini, il procedimento penale si conclude con la condanna di persona diversa dal coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva per la morte della vittima, l'indennizzo è revocato, senza obbligo di restituzione delle somme già percepite dai beneficiari in buona fede, fermo restando il diritto degli aventi diritto ad esercitare azione di risarcimento a carico della persona condannata in via definitiva. Se la riapertura delle indagini non determina l'individuazione di responsabile diverso, l'indennizzo riprende ad essere corrisposto, ivi comprese le somme trattenute durante la sospensione.