Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Istituzione della banca dati centrale informatizzata)
1. Presso il Ministero dell'interno-Dipartimento della Pubblica sicurezza, è istituita una banca dati centrale informatizzata in cui sono registrati i soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva per i delitti di cui all'articolo 362 comma 1-ter del codice di procedura penale. Tutte le autorità di pubblica sicurezza hanno diritto di accesso alla banca dati.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce le modalità per costituire e aggiornare la banca dati di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, quantificati in euro 800.000 a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.