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Legislatura XIX

Proposta emendativa 14.024.in II Commissione in sede referente riferita al C. 1294

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/10/2023  [ apri ]
14.024.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni concernenti lo sviluppo di strumenti informatici e di servizi di assistenza telefonica per la prevenzione della violenza sulle donne)

  1. Al fine di elevare il livello di prevenzione della violenza sulle donne e di fornire un adeguato sostegno alle vittime, il presente articolo reca disposizioni per lo sviluppo di un'applicazione informatica e di un servizio di assistenza e di sostegno telefonici di cui ai successivi commi 2 e 3.
  2. L'applicazione informatica di cui al comma 1 è resa disponibile tramite il punto di accesso telematico previsto dall'articolo 64-bis, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è scaricabile gratuitamente da parte dell'utente ed è compatibile con i principali sistemi operativi installati su dispositivi mobili.
  3. L'applicazione informatica di cui al comma 1 svolge le seguenti funzioni:

   a) la registrazione dei dati anagrafici e dell'indirizzo del domicilio dell'utente, nonché di uno o più numeri di emergenza indicati dall'utente medesimo. L'inserimento dei dati di cui alla presente lettera da parte dell'utente costituisce una condizione indispensabile per l'installazione dell'applicazione;

   b) la geolocalizzazione dell'utente, che può essere attivata esclusivamente su richiesta dell'utente stesso o in via permanente qualora l'utente abbia rilasciato un'espressa autorizzazione in tal senso all'atto dell'installazione dell'applicazione medesima. In ogni caso la funzione di geolocalizzazione opera anche nel caso di spegnimento del dispositivo mobile sul quale è attivata;

   c) il collegamento vocale con il servizio di assistenza e di sostegno telefonici di cui al comma 4, attivabile su richiesta dell'utente;

   d) l'invio di un segnale al servizio di assistenza e di sostegno telefonici di cui al comma 4, in caso di ricezione da parte dell'utente di una richiesta di aiuto silente;

   e) l'individuazione dei centri antiviolenza presenti nel territorio più vicini alla posizione dell'utente nonché l'indicazione all'utente del percorso per il loro raggiungimento e dei tempi di percorrenza.

  4. Il servizio di assistenza e di sostegno telefonici di cui al comma 1 opera gratuitamente ed è contattabile tramite l'applicazione informatica di cui al comma 2 e tramite un numero telefonico unico nazionale.
  5. Il servizio di cui al comma 1 è fornito da operatori altamente specializzati in materia di violenza sulle donne e di sostegno psicologico e svolge un'attività continuativa nelle ventiquattro ore e per tutti i giorni della settimana, compresi i giorni festivi.
  6. Il servizio di cui al comma 1 svolge le seguenti funzioni:

   a) riceve i dati trasmessi dall'applicazione informatica di cui al comma 2 e li utilizza nel rispetto delle disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

   b) in caso di ricezione da parte dell'utente di una richiesta di aiuto silente di cui al comma 2, lettera d), o per via telefonica, trasmette immediatamente la richiesta di intervento alle Forze di polizia;

   c) fornisce assistenza e sostegno agli utenti che contattano il servizio per via telefonica.

  7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, sono individuati le specifiche tecniche dell'applicazione informatica di cui al comma 1, i criteri per la realizzazione e la gestione del servizio di assistenza e di sostegno telefonici di cui al comma 2 nonché le ulteriori modalità attuative dei commi 2 e 3 nel limite di spesa di cui al comma 8.
  8. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.