Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Modifiche all'articolo 48 della legge 29 maggio 1985, n. 222, in tema di destinazione della quota Irpef dell'otto per mille)
1. All'articolo 48, dopo le parole «istruzione scolastica» sono aggiunte le seguenti: «, al sostegno e potenziamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio previsti dal decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013 n. 119,».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 producono effetti con riferimento alle risorse dell'otto per mille oggetto di ripartizione nell'anno 2023. Dall'anno 2024 all'anno 2027 la deliberazione del Consiglio dei ministri include tra gli interventi tra cui ripartire le risorse anche quelli relativi alla tutela delle vittime di violenza di genere.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 producono effetti per le scelte effettuate dai contribuenti con riferimento alle dichiarazioni dei redditi presentate dall'anno 2023.