Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Corsi di recupero – Riconoscimento enti e associazioni)
1. Ai fini e per gli effetti degli articoli 165, quinto comma, del codice penale e 282-quater codice procedure penale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della giustizia e l'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia fissano, con decreto interministeriale, la disciplina per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati ad effettuare corsi di recupero degli autori di reati di violenza sulle donne, di genere e violenza domestica, provvedendo altresì alla emanazione di Linee Guida per l'attività di tali enti ed associazioni.