Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Disposizione in materia di erogazione dei fondi ai Centri Antiviolenza)
1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93 convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013 n. 119, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis Trascorsi 90 giorni dall'avvenuta ripartizione delle risorse alle regioni secondo le modalità di cui ai commi che precedono, senza che le regioni le abbiano distribuite ai centri antiviolenza e alle case rifugio, il Consiglio dei ministri, provvede con proprio decreto alla nomina di un commissario ad acta perché attui l'erogazione dei fondi».