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Legislatura XIX

Proposta emendativa 14.015.in II Commissione in sede referente riferita al C. 1294

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/10/2023  [ apri ]
14.015.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
( Introduzione dell'insegnamento scolastico della parità di genere.)

  1. A decorrere dal 1° settembre del primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione è istituito l'insegnamento della parità di genere, che sviluppa la conoscenza e la comprensione della parità tra donne e uomini rispetto ai loro diritti, trattamento, responsabilità, opportunità e risultati economici e sociali, con particolare attenzione alle misure volte a contrastare la violenza contro le donne. Iniziative di sensibilizzazione sono avviate dalla scuola dell'infanzia.
  2. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione promuovono l'insegnamento di cui al comma 1. A tal fine, all'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, dopo le parole: «di competenze civiche,» sono aggiunte le seguenti: «di parità di genere,».
  3. Le istituzioni scolastiche prevedono nel curricolo di istituto l'insegnamento della parità di genere, specificandone anche, per ciascun anno di corso, l'orario, che non può essere inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per raggiungere il predetto orario gli istituti scolastici possono avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il curricolo.