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Legislatura XIX

Proposta emendativa 14.011.in II Commissione in sede referente riferita al C. 1294

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/10/2023  [ apri ]
14.011.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, concernenti l'introduzione dell'educazione alle pari opportunità femminili nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica)

  1. Alla legge 20 agosto 2019, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché delle pari opportunità femminili»;

   b) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

   «h-bis) educazione alle pari opportunità femminili, secondo le disposizioni dell'articolo 5-bis»;

   c) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

   «Art. 5-bis. – (Educazione alle pari opportunità femminili) – 1. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, di cui all'articolo 2, è prevista l'educazione alle pari opportunità femminili.
   2. Nel rispetto dell'autonomia scolastica, l'offerta formativa erogata nell'ambito dell'insegnamento di cui al comma 1 è finalizzata alla crescita educativa, culturale ed emotiva dei giovani in materia di rispetto, di non oggettificazione e di emancipazione delle donne, in attuazione dei princìpi di eguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione.
   3. L'educazione alle pari opportunità femminili, nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica, deve altresì promuovere il cambiamento nei modelli di comportamento socio-culturali delle donne e degli uomini al fine di rimuovere i pregiudizi, i costumi e le tradizioni basati su una visione semplificata e rigida che attribuisce alle donne ruoli determinati con riguardo sia all'attribuzione di caratteristiche psicologiche e comportamentali sia alla spartizione dei ruoli negli ambiti socio-professionali e familiari, in grado di alimentare, giustificare o motivare la discriminazione o la violenza di un genere sull'altro.
   4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, sono definiti i programmi e le linee guida dell'educazione alle pari opportunità femminili.
   5. Le linee guida di cui al comma 4 forniscono indicazioni per inserire, nei programmi scolastici del primo e del secondo ciclo di istruzione e nelle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, i temi del rispetto, della non oggettificazione e della emancipazione delle donne, della soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali e del contrasto della violenza sulle donne, appropriati al livello cognitivo degli allievi».

  2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.