Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Modifica all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)
1. All'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-octies. Le disposizioni del comma 2-quater, lettera e), si applicano anche ai soggetti condannati per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609- quater, 609-octies e 612-bis del codice penale».