Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di avocazione delle indagini)
1. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, dopo le parole: «il procuratore della Repubblica può» sono aggiunte le seguenti: «, anche su richiesta della persona offesa o del suo difensore,» e dopo le parole «con provvedimento motivato» sono aggiunte le seguenti: «, basato su una valutazione del rischio aggiornata,».