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Legislatura XIX

Proposta emendativa 13.5.in II Commissione in sede referente riferita al C. 1294

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/10/2023  [ apri ]
13.5.

  Sostituire il comma 2 con i seguenti:

  2. All'articolo 18-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Nei casi di cui all'articolo 165, quinto comma, del codice penale, la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza la trasmette, al passaggio in giudicato, immediatamente, all'ufficio di esecuzione penale esterna e al pubblico ministero. L'ufficio di esecuzione esterna provvede, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della sentenza, ed esclusivamente tramite personale appositamente formato in materia di contrasto alla violenza di genere e domestica, ad avviare il condannato al corso predisponendone il programma individuale, differenziato a seconda del delitto commesso e della condotta tenuta dal condannato. L'ufficio esecuzione esterna e il pubblico ministero tramite la polizia giudiziaria con controlli periodici, accertano l'effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero. L'ufficio di esecuzione esterna, ricevuta dal centro l'attestazione di esito positivo del corso e l'assenza del rischio di reiterazione del reato lo comunica, con il proprio parere, al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza al fine di avviare il procedimento di verifica dell'esito positivo nelle forme previste dall'articolo 666 del codice. Gli enti o le associazioni presso cui il condannato svolge il percorso di recupero danno immediata comunicazione di qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero all'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà a sua volta immediata comunicazione al pubblico ministero, ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1, del codice penale».
  2-bis. Nei casi previsti dal comma 2, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'Interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di accreditamento degli enti che svolgono i corsi, differenziati per tipo di violenza, nonché le modalità di individuazione e controllo dei requisiti dei centri e delle associazioni e delle spese.
  2-ter. Il provvedimento previsto dall'articolo 18-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, come modificato dalla presente disposizione, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.