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Legislatura XIX

Proposta emendativa 13.3.in II Commissione in sede referente riferita al C. 1294

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/10/2023  [ apri ]
13.3.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: i seguenti periodi aggiungere i seguenti periodi: Le misure cautelari diverse dalla custodia cautelare e dagli arresti domiciliari cui siano sottoposti i soggetti condannati di cui al primo periodo non perdono efficacia a seguito della sospensione condizionale della pena e restano applicate fino alla conclusione con esito positivo del percorso di recupero. Nel corso dello svolgimento del percorso di recupero, il giudice, tenuto conto delle circostanze indicate nell'articolo 133 del presente codice e valutate le esigenze cautelari previste dall'articolo 274, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, qualora ne venga fatta richiesta, può tuttavia disporre in ogni momento l'autorizzazione di incontri in condizioni di assoluta sicurezza tra la persona offesa, con il consenso di questa, e il soggetto condannato.