Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: , prevedendo la durata minima di un anno e la partecipazione almeno bisettimanale. Qualora il condannato ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena, al momento della sentenza di condanna, risulti sottoposto a misure cautelari coercitive per i delitti di cui al primo periodo, la sospensione condizionale della pena è in ogni caso subordinata all'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sino al positivo superamento del percorso di recupero, salva diversa determinazione da parte del tribunale. Qualsiasi violazione delle predette misure deve essere comunicata, senza ritardo, al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di condanna, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 168, primo comma.