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Legislatura XIX

Proposta emendativa 12.03.in II Commissione in sede referente riferita al C. 1294

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/10/2023  [ apri ]
12.03.
(inammissibile limitatamente al comma 1, lettere a), d) ed e))

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di tutela della persona offesa)

  1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 309, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

   «8.1. Alla persona offesa è sempre data comunicazione dell'udienza, alla quale può partecipare e partecipare assistita dal difensore al fine delle precisazioni in ordine alle esigenze cautelari»;

   b) all'articolo 316, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

   «1-ter. Il pubblico ministero, quando procede per uno dei delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, chiede, anche su istanza di parte, previe indagini patrimoniali sull'indagato, di procedere al sequestro conservativo di cui al comma 1 del presente articolo, se vi è fondata ragione che manchino o si disperdano le garanzie del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalle persone offese o danneggiate, in ogni stato e grado del procedimento»;

   c) all'articolo 362 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «1-quinquies. Alla persona offesa convocata per le sommarie informazioni è sempre dato avviso della facoltà di essere assistita dal suo difensore di fiducia ai fini del compimento dell'atto di indagine, in attuazione della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.
   1-sexies. Il pubblico ministero, quando procede per uno dei delitti di cui al comma 1-ter, chiede, anche su istanza di parte, previe indagini patrimoniali sull'indagato, di procedere al sequestro conservativo di cui all'articolo 316 se vi è fondata ragione che manchino o si disperdano le garanzie del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalle persone offese o danneggiate, in ogni stato e grado del procedimento»;

   d) all'articolo 401, comma 5, le parole: «chiedere al giudice di» sono sostituite dalle seguenti: «può sempre»;

   e) all'articolo 428, comma 2, le parole: «nei soli casi di nullità previsti dall'articolo 419, comma 7» sono soppresse.