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Legislatura XIX

Proposta emendativa 11.02.in II Commissione in sede referente riferita al C. 1294

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/10/2023  [ apri ]
11.02.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni in materia di misure cautelari reali)

  1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 316 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

   «1-ter. Il pubblico ministero, quando procede per alcuno dei delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, può chiedere, su istanza di parte, di procedere al sequestro conservativo di cui al comma 1 del presente articolo, se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie del risarcimento dei danni civili subiti dalle persone offese o danneggiate, in ogni stato e grado del procedimento».