stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 10.6.in II Commissione in sede referente riferita al C. 1294

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/10/2023  [ apri ]
10.6.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente numero:

    2-bis) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

  «3-bis. Nei procedimenti per il delitto di cui all'articolo 572 del codice penale, qualora sussistano concrete esigenze di tutela della persona minore che abbia assistito alle violenze il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona minore ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o dalla persona minore, disponendo l'applicazione delle modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis. Con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice può vietare all'imputato di comunicare attraverso qualsiasi mezzo con la persona minore e se non attraverso incontri con il genitore maltrattante da svolgersi alla presenza dei servizi sociali o nei casi più gravi alla presenza delle forze dell'ordine per tutta la durata dell'ordinanza cautelare che prevede il divieto di avvicinamento».