Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) all'articolo 275-bis, comma 1, le parole: «, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice impone l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti» sono sostituite dalle seguenti: «previo accertamento della relativa fattibilità tecnica da parte della polizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice impone l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti ovvero la polizia giudiziaria ne accerti in sede di esecuzione la non fattibilità tecnica In tutti i casi in cui l'organo delegato all'esecuzione dell'applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici accerti la non fattibilità tecnica, ricevuta specifica attestazione dalla società incaricata, lo comunica al Ministero dell'Interno»;
Conseguentemente:
a) alla lettera c), numero 4), sostituire le parole da: , anche congiunta, fino alla fine con le seguenti: della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari, ovvero di una o più misure non custodiali, più gravi qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette ovvero la polizia giudiziaria accerti in sede di esecuzione la non fattibilità tecnica delle procedure di controllo mediante mezzi e strumenti anzidetti. In tutti i casi in cui l'organo delegato all'esecuzione dell'applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici accerti la non fattibilità tecnica, ricevuta specifica attestazione dalla società incaricata, lo comunica al Ministero dell'Interno.;
b) alla lettera d, numero 1, ultimo periodo, sostituire le parole da: , anche congiunta, fino alla fine con le seguenti: della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari, ovvero di una o più misure non custodiali, più gravi qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette ovvero la polizia giudiziaria accerti in sede di esecuzione la non fattibilità tecnica delle procedure di controllo mediante mezzi e strumenti anzidetti. In tutti i casi in cui l'organo delegato all'esecuzione dell'applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici accerti la non fattibilità tecnica, ricevuta specifica attestazione dalla società incaricata, lo comunica al Ministero dell'Interno.